Progettazione Antincendio

L’obiettivo della progettazione antincendio è quello di garantire l’incolumità delle persone e la tutela dei beni mediante la definizione di opportune scelte progettuali che, se da un lato siano conformi alle cogenze normative e legislative, dall’altro siano tecnicamente efficaci ed efficienti, oltre che economicamente fattibili.
Tutte le attività soggette ai procedimenti di Prevenzione Incendi prevedono la stesura di un progetto antincendio che a seconda dei casi va presentato preliminarmente per l’ottenimento del parere di conformità, o contestualmente alla segnalazione di inizio attività.

Facendo riferimento al DPR 151/2011 che classifica in tre categorie le attività soggette ai procedimenti di prevenzione incendi, si definiscono le procedure specifiche per ognuna di esse:

• Attività di categoria “A”:
– Redazione del progetto antincendio
– Realizzazione degli interventi
– Raccolta e/o redazione della documentazione certificativa e predisposizione del Fascicolo tecnico antincendio
– Presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA)

• Attività di categoria “B e C”:
– Redazione del progetto antincendio
– Presentazione del progetto presso il locale comando VVF per l’ottenimento del parere di conformità
– Realizzazione degli interventi
– Raccolta e/o redazione della documentazione certificativa e predisposizione del Fascicolo tecnico antincendio
– Presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA)

Nell’ambito della progettazione ed alla luce del vigente Codice di Prevenzione Incendi le soluzioni alle strategie antincendio possono essere conformi, alternative o in deroga.
Nel primo caso le soluzioni conformi sono di immediata applicazione in quanto derivanti da approccio prescrittivo che garantisce il raggiungimento del collegato livello prestazionale.

Nel secondo caso le soluzioni alternative sono subordinate alla dimostrazione, da parte del professionista antincendio, del raggiungimento del collegato livello prestazionale mediante l’impiego di uno dei metodi di progettazione ammessi.

Nel terzo caso le soluzioni in deroga sono subordinate alla dimostrazione, da parte del professionista antincendio, del raggiungimento del collegato livello prestazionale mediante l’impiego di uno dei metodi di progettazione ammessi, ricorrendo tuttavia all’istituto della deroga. In tal caso il progetto, preliminarmente valutato entro 30 giorni dal locale comando VVF, viene trasmesso alla Direzione Regionale per una successiva valutazione attraverso il CTR, il tutto entro 60 giorni.

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