Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI), è il documento previsto dal legislatore per la promozione della cooperazione e il coordinamento della sicurezza in presenza di più unità operative, a seguito della stipula di contratti d’appalto, d’opera o di somministrazione.
Lo scopo è rendere note le misure adottate per eliminare i rischi da interferenze tra i vari attori e, ove questo non sia stato possibile, quali provvedimenti siano stati adottati per ridurli al minimo. Trattasi di un documento “dinamico” il cui contenuto segue l’evoluzione dei lavori, servizi e forniture.
La sua presenza non è richiesta nei servizi di natura intellettuale, in caso di mere forniture di materiali o attrezzature e in presenza di lavori o servizi la cui durata non sia superiore a cinque uomini-giorno, a patto che:
• non vi siano rischi di incendio di livello elevato;
• non vengano svolte attività in ambienti confinati;
• sia scongiurata la presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive;
• non ci si trovi in presenza dei rischi particolari elencati nell’allegato IX al D. Lgs. 81/08.
In caso di attività che presentano un basso rischio di infortuni sia per il committente che per l’impresa affidataria, si può evitare la stesura del DUVRI, affidando l’incarico di sorveglianza e coordinamento lavori ad un soggetto in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali adeguate e specifiche in relazione all’incarico conferito, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell’ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento.